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[1]((Il commercio ambulante deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza con il solo aiuto di familiari. Ciascuna licenza da' diritto all'esercizio della vendita a braccio a mezzo d'un solo banco, quadrupede, carretto o altro veicolo.
[2]Il sindaco, e l'assessore da lui delegato per materia, puo' autorizzare, per comprovata assoluta necessita', su conforme parere della Commissione prevista dall'art. 2, il titolare della licenza a farsi rappresentare nell'esercizio del commercio da un familiare ovvero, in mancanza o nella provata impossibilita', e per un periodo non superiore a sei mesi, da altra persona designata dal titolare medesimo.
[3]Il rappresentante assume verso la pubblica amministrazione gli stessi obblighi del titolare della licenza e ne risponde solidalmente con esso.
[4]Ai fini del presente articolo s'intendono per familiari i discendenti, i collaterali fino al quarto grado, il coniuge e gli ascendenti.
[5]La licenza non e' trasmissibile che ai discendenti e collaterali dei venditori ambulanti fino al quarto grado)).
Testo in vigore dal 5 agosto 1959 al 27 giugno 1976
