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[1]Il commercio ambulante deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza con il solo aiuto di familiari. Ciascuna licenza da' diritto all'esercizio della vendita a braccio a mezzo di un solo banco, quadrupede, carretto o altro veicolo.
[2]La licenza non e' trasmissibile che ai discendenti e collaterali dei venditori ambulanti fino al quarto grado.
Testo in vigore dal 12 marzo 1934 al 5 agosto 1959
