Art. 18 — Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica

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[1]Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche e' riconosciuto un credito d'imposta commisurato ad un'aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche, con modalita' adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico secondo le disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 21. Il decreto di cui all'articolo 21 prevede meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane e, ai fini degli obiettivi previsti dall'articolo 12, per particolari tipologie di opere e di sale cinematografiche, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

[2]9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91

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Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Al fine di favorire la ripresa delle attivita' e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all'articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220, e' riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge n. 220 del 2016".

Testo in vigore dal 16 luglio 2022 al 1 gennaio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 2022 al 16 luglio 2022.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:2016-11-14;220~art18 · fonte del testo

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