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Le giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi muniti del marchio previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, esistenti presso i produttori ed importatori possono essere immesse in commercio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione. Le giacenze di merce di cui al precedente comma esistenti presso i commercianti possono essere vendute entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorsi i termini previsti nei precedenti commi dette giacenze possono essere vendute solo se munite dello speciale marchio di rimanenza indicato dal regolamento e con le modalita' di applicazione che saranno stabilite dal regolamento stesso. Non sono soggetti alle norme di cui ai precedenti commi gli oggetti di argento di peso inferiore a gr. 300, sempreche' siano muniti dei marchi stabiliti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, i quali potranno essere venduti fino ad esaurimento, senza necessita' di applicazione del marchio di rimanenza.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1968 al 28 aprile 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-30;46~art29 · fonte del testo

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