Art. 80-bis — (Destinazione delle sostanze confiscabili dal Ministro della sanita) Le sostanze stupefacenti o psicotrope che a norma dell'articolo precedente possono essere confiscate con decreto ministeriale sono immediatamente messe a disposizione del Ministero della sanità
Il d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 15 novembre 1990
