Art. 25 — (Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 1) Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanità

La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 23 e 24 e' disposta con decreto del Ministro della sanita' che ne stabilisce le modalita' di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali. In tali casi il Ministro della sanita' puo', altresi', richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 e' trasmesso al Ministero della sanita'.

Testo vigente dal 31 ottobre 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art25 · fonte del testo

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