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I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 12, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma secondo del presente articolo, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e la indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma precedente debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministero della sanita' e distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna, devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale e' tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente. Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui e' rilasciata. Di ciascuna prescrizione, il medico chirurgo o il medico veterinario deve conservare, per la durata di due anni dalla data del rilascio, una copia recante ben visibile la dicitura: "copia per documentazione". Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque viola una o piu' delle disposizioni dei precedenti commi e' punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila. Le prescrizioni a persone assistite a regime mutuoprevidenziale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: "copia per l'ente mutualistico".

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

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