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La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, deve essere fatta alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli, e a titolari o direttori di farmacie, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanita'. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario buoni acquisto, deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorita' di pubblica sicurezza. Il contravventore a tale disposizione e' punito con l'ammenda da lire centomila a lire due milioni. I produttori di specialita' medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della Sanita', a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialita'. E' vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 12. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il contravventore al divieto di cui al precedente comma e' punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila. L'invio delle specialita' medicinali di cui al quarto comma e' subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilita'. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a tre milioni.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

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