Art. 25 — Delega per l'emanazione di un testo unico

Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare composta di 10 senatori e di 10 deputati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, e' autorizzato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni di legge finora emanate per la disciplina degli interventi nei territori indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, numero 646, e successive modificazioni ed integrazioni, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme vigenti e per la loro armonizzazione con le disposizioni in materia di ordinamento regionale, programmazione e urbanistica.

Testo vigente dal 30 giugno 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-06-26;717~art25 · fonte del testo

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