Art. 71 — Notificazione di atti di autorità straniere

La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorita' straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero e' autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire. La notificazione richiesta in via diplomatica e' eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto. La notificazione avviene secondo le modalita' previste dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le modalita' richieste dall'autorita' straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano. In ogni caso l'atto puo' essere consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo accetti volontariamente.

Testo vigente dal 3 giugno 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art71 · fonte del testo

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