Diritto internazionale privato

Art. 24 — Diritti della personalità

L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalita' sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilita' per fatti illeciti.

Testo vigente dal 3 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art24 · fonte del testo

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