Il Ministero della sanita', entro due mesi dalla ricezione, accerta la regolarita' della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione al collegio degli infermieri professionali della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso. Il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma dell'autenticita' degli stessi alla competente autorita' dello Stato membro, nonche' conferma del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE. Qualora il Ministero della sanita' venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio ((nazionale anteriormente allo stabilimento dell'interessato e che potrebbero)) influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, richiede informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza. Le informazioni sono coperte dal segreto. Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni, il termine di cui al primo comma e' sospeso per non piu' di tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta. Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanita' deve essere motivato. Il collegio degli infermieri professionali nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda corredata dalla documentazione inviata dal Ministero della sanita', provvede all'iscrizione ai sensi delle leggi vigenti. Il cittadino di altri Stati membri della Comunita' che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per gli infermieri professionali cittadini italiani.

Testo vigente dal 25 giugno 1994

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 giugno 1994

Confronto con la versione in vigore dal 23 febbraio 1986 al 25 giugno 1994. 2 parole tolte, 7 parole aggiunte.

… sanita' venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionaletolto: , che possono aggiunto: anteriormente allo stabilimento dell'interessato e che potrebbero influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, richiede informazioni, per il tramite del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1980-12-18;905~art3 · fonte del testo

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