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((Il Ministero della sanita' fornisce alle competenti autorita' sanitarie dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici italiani tendenti ad ottenere l'ammissione all'esercizio delle attivita' professionali nei Paesi della CEE e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione)).
Testo in vigore dal 23 febbraio 1986 al 22 dicembre 2008
Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1978 al 23 febbraio 1986. 107 parole tolte, 42 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Ai fini dell'esercizio della professione di medico in altri Paesi delle Comunita' europee da parte di medici cittadini italiani sono necessari i seguenti certificati:
tolto: a) certificati comprovanti il possesso dei diplomi od altri titoli di cui agli allegati A, B e C rilasciati rispettivamente, quelli di cui all'allegato A dalla commissione o dal rettore dell'universita', gli altri dal rettore dell'universita';
tolto: b) certificato di buona condotta;
tolto: c) certificato di iscrizione all'albo rilasciato dall'ordine dai medici della provincia nella quale si e' iscritti;
tolto: d) certificato comprovante l'effettivo esercizio della professione da parte del cittadino per i periodi richiesti dall'articolo 15, primo e secondo comma, rilasciato dal Ministero della sanita'aggiunto: Il Ministero della sanita' fornisce alle competenti autorita' sanitarie dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici italiani tendenti ad ottenere l'ammissione all'esercizio delle attivita' professionali nei Paesi della CEE e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
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