Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attivita' di cui al precedente articolo, ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per le ostetriche di cittadinanza italiana. ((A tal fine il Ministero della sanita' comunica le necessarie informazioni al collegio delle ostetriche competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato.)) Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da ostetriche di cittadinanza italiana, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, il collegio delle ostetriche competente per territorio comunica immediatamente i fatti al Ministero della sanita' che, con decreto motivato, proibisce all'ostetrica cittadina di uno degli altri Stati membri di effettuare ulteriori prestazioni. Del provvedimento e' data tempestiva comunicazione all'autorita' competente dello Stato di origine o di provenienza, tramite il Ministero degli affari esteri.

Testo vigente dal 25 giugno 1994

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 giugno 1994

Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 1985 al 25 giugno 1994. 28 parole aggiunte.

… soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per le ostetriche di cittadinanza italiana. aggiunto: A tal fine il Ministero della sanita' comunica le necessarie informazioni al collegio delle ostetriche competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato. Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1985-06-13;296~art9 · fonte del testo

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