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Miscellanea
Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea
Legge 13 giugno 1985, n. 296
- Aggiornato al
- 29 ottobre 2003
- Articoli
- 18
- Versioni storiche
- 19
Titolo I — Disposizioni relative al diritto di stabilimentoartt. 1-7
- Art. 1Ai cittadini degli Stati membri della CEE che nei Paesi di origine o di provenienza hanno…
- Art. 2Per l'esercizio dell'attivita' di ostetrica, l'interessato deve presentare al Ministero…
- Art. 3Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro…
- Art. 3-bisIl Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti…
- Art. 3-terPer i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non…
- Art. 3-quaterSono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli…
- Art. 4Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni alle ostetriche di cui…
- Art. 5Il Ministero della sanita' comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri…
- Art. 6Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si…
- Art. 7Per le ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri e' istituito un servizio…
Titolo II — Disposizioni relative alla prestazione dei serviziartt. 8-9
Titolo III — Esercizio della professione di ostetrica presso altri stati della comunità economica europea da parte di ostetriche di cittadinanza italianaartt. 10-11
Titolo IV — Norme finali e transitorieartt. 12-14
- Art. 12I documenti richiesti dalla presente legge, se redatti in lingua straniera, devono essere…
- Art. 13I cittadini degli Stati membri della CEE, in possesso di diplomi o certificati di…
- Art. 13-bisFatti salvi i requisiti prescritti per il rilascio dei titoli di cui all'art. 1, i…
- Art. 14La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella…
