[1]I romanzi d'appendice, le novelle ed ogni altra opera, sia letteraria, sia scientifica, sia artistica, qualunque ne sia l'oggetto, pubblicati nei giornali o nelle raccolte periodiche d'uno dei paesi dell'Unione non possono riprodursi negli altri paesi senza il consenso degli autori.

[2]Esclusi i romanzi d'appendice e le novelle, qualunque articolo di giornale puo' essere riprodotto da un altro giornale se non ne sia espressamente vietata la riproduzione. Tuttavia dovra' indicarsi la fonte; la sanzione di questo obbligo e' determinata dalla legislazione del paese dove e' reclamata la protezione.

[3]La protezione della presente Convenzione non si applica alle notizie del giorno od ai fatti vari che hanno il carattere di semplici informazioni di stampa.

Testo vigente dal 22 ottobre 1914

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urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~art9 · fonte del testo

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