Art. 81
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[1]Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
[2]Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74.
[3]Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma 1° dell'art. 54.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 31 dicembre 1994
