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Il produttore di opere cinematografiche o audivisive o sequenze di immagini in movimento e' titolare del potere esclusivo:

  • a)di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli originali e delle copie delle sue realizzazioni;
  • b)di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni; il diritto di distribuzione non si esaurisce in ambito territoriale comunitario se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato dell'Unione europea;
  • c)di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono soltanto trascorsi venti anni dalla fine dell'anno solare in cui e' stata effettuata la fissazione.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1994 al 23 dicembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art78bis · fonte del testo

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