Art. 77
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[1]I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio analogo.
[2]Tuttavia le formalita' del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterra' soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.
Testo in vigore dal 27 giugno 1976 al 29 aprile 2003
