Art. 77
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I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati soltanto se sia stato effettuato il deposito presso il Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio per il quale si richiede la protezione.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 27 giugno 1976
