Art. 72
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Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo precedente, il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono, di riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione, detto disco o apparecchio di sua produzione e di porlo in commercio.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 31 dicembre 1994
