Art. 69
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1994 al 19 settembre 2000. Leggi il testo vigente →
Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non e' soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non e' dovuta alcuna remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:
- a)gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
- b)i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1994 al 19 settembre 2000
