Art. 69
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[1]E' libero il prestito al pubblico, per uso personale, di esemplari di opere protette.
[2]Tuttavia, quando l'organizzazione del prestito sia fatta a scopo di lucro, l'impresa deve essere autorizzata dal Ministro per la cultura popolare di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 31 dicembre 1994
