Art. 66
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I discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, possono essere liberamente riprodotti nelle riviste o giornali anche radiofonici, purche' si indichino la fonte, il nome dell'autore e la data e luogo in cui il discorso fu tenuto.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 29 aprile 2003
