Art. 61
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[1]L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione prima del capo terzo di questo titolo:
- 1)di adattare e di registrare l'opera sopra il disco fonografico, la pellicola cinematografica, il nastro metallico o sopra altra analoga materia o apparecchio meccanico riproduttore di suoni o di voci;
- 2)di riprodurre, di noleggiare e di porre in commercio gli esemplari dell'opera cosi' adattata o registrata;
- 3)di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l'opera mediante l'impiego del disco o altro istrumento meccanico sopraindicato.
[2]La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di porre in commercio non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione.
[3]Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 31 dicembre 1994
