Art. 58
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Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, e' dovuto all'autore un equo compenso, che e' determinato periodicamente d'accordo fra l'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) e la rappresentanza dell'associazione sindacale competente.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 19 settembre 2000
