Art. 44
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1941 al 12 dicembre 2021. Leggi il testo vigente →
Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 12 dicembre 2021
