Art. 32
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 febbraio 1996 al 14 giugno 1997. Leggi il testo vigente →
I diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica durano cinquanta anni dalla prima proiezione pubblica, purche' questa abbia luogo non oltre cinque anni dalla fine dell'anno solare nel quale l'opera e' stata prodotta. Se tale termine e' stato sorpassato la tutela dura cinquanta anni a partire dall'anno successivo a quello in cui l'opera e' stata prodotta.14
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 febbraio 1996, n. 52
14La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni."
Testo in vigore dal 25 febbraio 1996 al 14 giugno 1997
