Art. 32
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((I diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica durano cinquanta anni dalla prima proiezione pubblica, purche' questa abbia luogo non oltre cinque anni dalla fine dell'anno solare nel quale l'opera e' stata prodotta. Se tale termine e' stato sorpassato la tutela dura cinquanta anni a partire dall'anno successivo a quello in cui l'opera e' stata prodotta)).
Testo in vigore dal 31 gennaio 1979 al 25 febbraio 1996
