Art. 31
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Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e' di cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazione dovunque avvenuta e qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione e' stata effettuata, purche' la pubblicazione avvenga entro vent'anni dalla morte dell'autore.14
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 febbraio 1996, n. 52
14La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni."
Testo in vigore dal 25 febbraio 1996 al 14 giugno 1997
