Art. 31
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Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e' di cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazione dovunque avvenuta e qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione e' stata effettuata, purche' la pubblicazione avvenga entro vent'anni dalla morte dell'autore.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 25 febbraio 1996
