Diritto d’autore

Art. 171-octies

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 settembre 2000 al 6 gennaio 2005. Leggi il testo vigente →

Qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non e' inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'.

Testo in vigore dal 19 settembre 2000 al 6 gennaio 2005

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 426/2004

    Ha colpito questo articolo
    29 dicembre 2004

    È costituzionalmente illegittimo l’art. 171-octies della l. 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dalla l. 18 agosto 2000, n. 248, nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi dall’entrata in vigore di detto art. 171-octies fino all’entrata in vigore della l. 7 febbraio 2003, n. 22, punisce con sanzione penale, anziché con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 6 del d.lgs. 15 novembre 2000, n. 373, l’utilizzazione privata di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. La disciplina applicabile, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, alle condotte realizzatesi in tale periodo di tempo, prevedendo una sanzione penale per comportamenti - l’utilizzazione privata di apparati o parti di apparati - di pari o minore gravità rispetto a quelli – la commercializzazione dei medesimi dispositivi illeciti -, per i quali è prevista una sanzione amministrativa, è infatti manifestamente irragionevole. Resta assorbita la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 6 d.lgs. n. 373 del 2000. - Irragionevolezza del trattamento sanzionatorio: sentenze n. 52/1996 e n. 287/2001.

    Art. 171-octies Diritto d’autore · Art. 17 Nuove norme di tutela del diritto di autore

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art171octies · fonte del testo

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