Diritto d’autore

Art. 171-bis

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Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), e' soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, e' soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'

Testo in vigore dal 19 settembre 2000 al 15 novembre 2024

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Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1999 al 19 settembre 2000. 207 parole tolte, 69 parole aggiunte.

Chiunque abusivamente duplica tolto: a fini di lucroaggiunto: , per trarne profitto, programmi per elaboratoretolto: , o, aggiunto: o ai medesimi fini tolto: e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commercialetolto: , aggiunto: o imprenditoriale o concede in locazione tolto: i medesimi programmi aggiunto: programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), e' soggetto alla pena della reclusione da tolto: tre aggiunto: sei mesi a tre anni e della multa da lire tolto: 1.000.000 a lire 10.000.000. Si applica la stessa pena aggiunto: cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale tolto: dei aggiunto: di dispositivi applicati a protezione di un programma per tolto: elaboratore aggiunto: elaboratori. La pena non e' inferiore nel minimo a tolto: sei mesi aggiunto: due anni di reclusione e la multa a lire tolto: 3.000.000 aggiunto: trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita' tolto: ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369. 1-bis.aggiunto: . 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, aggiunto: su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il … banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-teraggiunto: , ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, e' soggetto alla pena della reclusione da tolto: tre aggiunto: sei mesi a tre anni e della multa da lire tolto: un milione a lire dieci aggiunto: cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non e' inferiore nel minimo a tolto: sei mesi aggiunto: due anni di reclusione e tolto: a lire tre milioni di multa aggiunto: la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita' tolto: ovvero se la banca di dati oggetto delle abusive operazioni di riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, estrazione o reimpiego sia stata distribuita, venduta o concessa in locazione su supporti contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369 La condanna per i reati previsti ai commi 1 e 1-bis comporta la pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani e in uno o piu' periodici specializzati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art171bis · fonte del testo

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