La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo 158 non puo' avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonche' gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione. Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima da parte dell'autore della violazione, puo' essere disposto dal giudice il loro ritiro temporaneo dai commercio con possibilita' di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto. Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui al comma 1 puo' essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato puo' chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse. Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio di cui si chiede la rimozione o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne puo' ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo. Il danneggiato puo' sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli. I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale. L'applicazione delle misure di cui al presente articolo deve essere proporzionata alla gravita' della violazione e tenere conto degli interessi dei terzi.

Testo vigente dal 22 aprile 2006

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Che cosa è cambiato dal 22 aprile 2006

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1941 al 22 aprile 2006. 11 parole tolte, 87 parole aggiunte in 4 capoversi.

La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo tolto: precedente aggiunto: 158 non puo' avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonche' gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusionetolto: , che, per loro natura, non possono essere aggiunto: che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

aggiunto: Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima da parte dell'autore della violazione, puo' essere disposto dal giudice il loro ritiro temporaneo dai commercio con possibilita' di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto. Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui tolto: si tratta aggiunto: al comma 1 puo' essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato puo' chiedereaggiunto: , a sue speseaggiunto: , la separazione di questa parte nel proprio interesse.

Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchiotolto: , di cui si chiede la rimozione o la distruzionetolto: , hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne puo' ordinare tolto: d'ufficio aggiunto: di ufficio il deposito in un pubblico museo.

I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personaleaggiunto: . L'applicazione delle misure di cui al presente articolo deve essere proporzionata alla gravita' della violazione e tenere conto degli interessi dei terzi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art159 · fonte del testo

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