[1]Perche' gli autori delle opere protette dalla presente Convenzione sieno considerati, fino a prova contraria, come tali, e percio' ammessi, dinanzi ai tribunali dei vari paesi dell'Unione, ad esercitare azioni contro i contraffattori, basta che il loro nome sia indicato sull'opera nel modo consueto.

[2]Per le opere anonime o pseudonime, l'editore il cui nome sia indicato sull'opera e' autorizzato a salvaguardare i diritti spettanti all'autore. Egli sara' reputato, senz'altra prova, come un avente causa dall'autore anonimo o pseudonimo.

Testo vigente dal 22 ottobre 1914

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~art15 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari