Art. 147
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[1]Se il prezzo dell'esemplare originale delle opere previste in questa sezione, conseguito in qualsiasi vendita, non considerata pubblica da questa legge, raggiunga lire 4.000 per i disegni e le stampe, lire 30.000 per le pitture, lire 40.000 per le sculture e superi il quintuplo del prezzo originario di alienazione, comunque effettuata, tale maggior valore e' attribuito in misura del dieci per cento agli autori delle opere ed e' a carico del proprietario venditore.
[2]Agli autori medesimi incombe la prova del prezzo raggiunto dall'esemplare e del concorso delle condizioni previste da questo articolo.
[3]La percentuale e' ridotta al cinque per cento se il venditore provi a sua volta di avere acquistato l'esemplare ad un prezzo non inferiore alla meta' di quello da lui realizzato.
[4]Per la determinazione del maggior valore si applicano le disposizioni dell'art. 145.
[5]Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle opere anonime o pseudonime, salvo per queste ultime, quanto e' disposto dall'art. 8 della presente legge.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 9 aprile 2006
