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[1]La riduzione del saggio dell'interesse legale stabilita nell'articolo precedente, si estende alle disposizioni di ogni altra legge che lo regoli in misura superiore a quella stabilita nella presente legge.
[2]Nondimeno resta ferma la misura di capitalizzazione del 100 per 5 per le affrancazioni, commutazioni e riscatti di ogni genere derivanti da convenzioni o da leggi anteriori alla presente. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 7 febbraio 1926, n. 426
2Il Regio Decreto 7 febbraio 1926, n. 426 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per la determinazione del prezzo di affrancazione ai sensi dell'art. 3 della legge 11 giugno 1925, n. 998, la capitalizzazione ha luogo sulla base dell'interesse legale, qualunque sia il tempo in cui sorse l'obbligo della prestazione, rimanendo abrogato per quanto riguarda le affrancazioni, il secondo comma dell'art. 2 della legge 22 giugno 1905, n. 268".
Testo in vigore dal 3 aprile 1926 al 16 dicembre 2009
