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[1]La riduzione del saggio dell'interesse legale stabilita nell'articolo precedente, si estende alle disposizioni di ogni altra legge che lo regoli in misura superiore a quella stabilita nella presente legge.
[2]Nondimeno resta ferma la misura di capitalizzazione del 100 per 5 per le affrancazioni, commutazioni e riscatti di ogni genere derivanti da convenzioni o da leggi anteriori alla presente.
Testo in vigore dal 28 giugno 1905 al 3 aprile 1926
