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[1]La riduzione del saggio dell'interesse legale stabilita nell'articolo precedente, si estende alle disposizioni di ogni altra legge che lo regoli in misura superiore a quella stabilita nella presente legge.

[2]Nondimeno resta ferma la misura di capitalizzazione del 100 per 5 per le affrancazioni, commutazioni e riscatti di ogni genere derivanti da convenzioni o da leggi anteriori alla presente.

Testo in vigore dal 28 giugno 1905 al 3 aprile 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-06-22;268~art2 · fonte del testo

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