Art. 22 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da ultimo prorogata dall'articolo 14, comma 2, del decreto- legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e' ulteriormente prorogata di due anni.

Testo in vigore dal 21 maggio 1991 al 1 gennaio 2002

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 244/1993

    Questione infondata
    19 maggio 1993

    Le disposizioni degli artt. 14, comma secondo, d.l. n. 534 del 1987 (conv. in l. n. 47 del 1988) e 22, l. n. 158 del 1991, che hanno prorogato i termini di scadenza delle occupazioni temporanee, autorizzate ai sensi dell'art. 20, L. n. 865 del 1971, ed in atto alla data di entrata in vigore della L. n. 42 del 1985, risultano emanate al fine di protrarre la validità delle occupazioni in attesa di una nuova disciplina legislativa delle indennità di esproprio, conforme al modello costituzionale, di cui la Corte aveva auspicato l'adozione nel 1983 e che solo recentemente è stata introdotta dall'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992 (aggiunto dalla legge di conversione n. 359 del 1992). Dette proroghe sono dunque sorrette da una 'ratiò diversa da quella delle precedenti - dichiarate incostituzionali perché connesse alla reiterazione legislativa degli illegittimi criteri di determinazione dell'indennità di esproprio previsti dalla L. n. 10 del 1977 ed elusive della già dichiarata incostituzionalità di essi - e non possono quindi ritenersi lesive dell'art. 42 Cost., trovando giustificazione nella peculiarità della situazione cui hanno inteso provvedere e nelle esigenze obiettive da cui derivano i ritardi che gravano il proprietario, ai quali peraltro corrisponde il suo diritto di chiedere l'immediata liquidazione dell'indennità di occupazione; ne' può ritenersi violato l'art. 24 Cost., giacché la legittimità delle proroghe preclude l'esistenza di un diritto al risarcimento del danno e, con esso, la relativa tutela giurisdizionale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24 e 42 Cost., della questione di costituzionalità degli artt. 14, comma secondo, d.l. 29 dicembre 1987 n. 534, conv. in L. 29 febbraio 1988 n. 47, e 22, L. 20 maggio 1991 n. 158). - Per l'illegittimità dei criteri di determinazione dell'indennità di esproprio, v. S. nn. 5/1980, 223/1983; sulla "congruità" dell'indennizzo espropriativo, v. S. nn. 67/1959, 91/1963, 530/1988, 1022/1988, 216/1990; sull'indennità per occupazione d'urgenza, v. S. nn. 470/1990, 365/1992.

    Art. 22 Differimento di termini previsti da disposizioni legislative · Art. 24 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-05-20;158~art22 · fonte del testo

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