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Miscellanea
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative
Decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo
- Aggiornato al
- 21 agosto 1999
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 16
Capo I — Disposizioni per l'attuazione di impegni internazionaliartt. 1-7
- Art. 1E' prorogata fino al 30 giugno 1996 la partecipazione italiana alle operazioni di polizia…
- Art. 2Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attivita' di…
- Art. 3Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1995 in applicazione delle leggi 26…
- Art. 4Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello…
- Art. 5Per la partecipazione italiana alle missioni di monitoraggio nei territori della…
- Art. 6E' autorizzata la spesa di lire 2.760 milioni per l'anno 1996, di cui lire 2.000 milioni…
- Art. 7Limitatamente ad un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente…
Capo II — Programmi promossi dalle organizzazioni non gover- native nell'ambito della cooperazione allo sviluppoartt. 8-12
- Art. 8Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applica al…
- Art. 9Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e…
- Art. 10Ai programmi promossi da organizzazioni non governative o ad esse affidati, approvati dal…
- Art. 11Nel caso di calamita' naturali o attribuibili all'uomo, avvenute o imminenti, su…
- Art. 12Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella…
