Il termine per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli impiegati nel secondo trimestre 1996 e' differito, senza interessi o altri oneri, al 20 gennaio 1997. All'onere conseguente, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Testo vigente dal 16 dicembre 1996

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-12-13;629~art1 · fonte del testo

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