Art. 4 — Partecipazione italiana ad iniziative di pace e umanitarie nell'Africa sub-sahariana

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 agosto 2003 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad attuare iniziative di pace in sede internazionale da realizzare nell'Africa sub-sahariana, per un'ulteriore spesa di 5.200.000 euro.

Testo in vigore dal 26 agosto 2003 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2003-08-11;231~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari