Art. 1 — Termini relativi alla partecipazione italiana a operazioni internazionali
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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3 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 2004 al 9 ottobre 2010. 321 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:
tolto: a) Joint Forge in Bosnia;
tolto: b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e Kosovo;
tolto: c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;
tolto: d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
tolto: e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
tolto: f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania;
tolto: g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);
tolto: h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE). E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale EU Concordia in Macedonia. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale Enduring Freedom e alla missione Active Endeavour ad essa collegata. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale International Security Assistance Force-ISAF. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di 358.355.586 euro.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:2003-08-11;231~art1 · fonte del testo
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