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[1]In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, la milizia mobile puo' essere formata in brigate, divisioni e unita' di forza maggiore, sia da se', sia in unione a truppe dell'esercito permanente.
[2]((I quadri degli ufficiali dell'arma di cavalleria, del corpo di Commissariato, del corpo contabile e del corpo veterinario militare di milizia mobile, vengono specialmente impiegati nella costituzione dei vari servizi occorrenti alle grandi unita' di milizia mobile)).
Testo in vigore dal 29 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
