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In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, la milizia mobile puo' essere formata in brigate, divisioni e unita' di forza maggiore, sia da se', sia in unione a truppe dell'esercito permanente.

Testo in vigore dal 7 luglio 1882 al 29 luglio 1883

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-06-29;831~art77 · fonte del testo

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