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((L'arma di cavalleria, di cui la tabella n. VI determina il numero degli ufficiali di ogni grado, comprende:
- a)Ispettore generale dell'arma di cavalleria;
- b)Sette comandi di brigata di cavalleria;
- c)Ventidue reggimenti di cavalleria, composti ciascuno di uno stato maggiore, sei squadroni ed un deposito;
- d)Sei depositi d'allevamento cavalli)).
Testo in vigore dal 29 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
