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L'arma di cavalleria, di cui la tabella n. VI determina il numero dagli ufficiali di ogni grado, comprende:
- a)Due Comandi di divisione di cavalleria;
- b)Cinque Comandi di brigata di cavalleria;
- c)Ventidue reggimenti di cavalleria, composti ciascuno di uno stato maggiore, sei squadroni ed un deposito;
- d)Cinque depositi di allevamento cavalli.
Testo in vigore dal 7 luglio 1882 al 29 luglio 1883
