Art. 7 (Convenzione)
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[1]Il Governo si riserva la costruzione della sezione da Ancona alla stazione di S. Benedetto del Tronto.
[2]Questa sezione sara' eseguita sotto l'osservanza delle norme del capitolato qui annesso, con dichiarazione che la pendenza della linea attraverso alla montagna sovrastante ad Ancona, potra' essere portata fino al 15 per mille, sino a che il Governo non costruisca, intorno ad Ancona, una linea di congiunzione fra le strade ferrate Bologna-Ancona, Roma-Ancona, Ancona-Napoli, nella quale la pendenza non potra' oltrepassare il 10 per mille.
[3]La sezione da Ancona a S. Benedetto del Tronto sara' ultimata il 1.° gennaio 1863, in modo da poterne aprire l'esercizio, e tosto compiuta in ogni sua parte, verra' consegnata definitivamente alla Societa'.
[4]Questa consegna avra' luogo quand'anche al 1.° gennaio 1863 non fosse compiuto il primo tratto attraverso la montagna sovrastante ad Ancona, nel qual caso la Societa' si impegna ad assumerne l'esercizio, provvedendo al servizio del tratto suddetto fin che duri la interruzione.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
