Art. 5 (Convenzione)
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[1]I termini per il compimento delle varie linee sono stabiliti come segue:
[2]1.° Per le sezioni da S. Benedetto del Tronto a Candelo, e da Napoli ad Eboli il 1.° gennaio 1863;
[3]2.° Per le sezioni da Candelo a Calitri e da Eboli a Laviano nel corso dell'anno 1863;
[4]3.° Per la sezione da Calitri a Laviano il 1.° gennaio 1865;
[5]4.° Per il prolungamento della linea sino ad Otranto:
- a)Da Foggia a Barletta, 1.° gennaio 1864;
- b)Da Barletta a Bari, 1.° luglio 1864;
- c)Da Bari a Brindisi, 1.° gennaio 1865;
- d)Da Brindisi ad Otranto, 1.° luglio 1865;
- e)La diramazione per Taranto, 1.° gennaio 1866;
[6]5.° Per la diramazione da Ceprano a Pescara, 5 anni, a partire dalla data della legge approvativa della presente convenzione.
[7]Quando dagli studi di questa diramazione risulti che sia di piu' facile e pronta costruzione della linea di Pescara ad Eboli, il Governo avra' facolta' di concertarsi coi concessionari perche' quella diramazione, salvo il tratto dai pressi di Popoli a Colle Armeno, sia costrutta in diciotto mesi, restando pero' la Compagnia obbligata a costrurre sull'altra linea nello stesso termine un numero di chilometri corrispondente alla minore lunghezza della linea da Ceprano a Pescara, e a compiere la linea di Conza nel termine di 5 anni.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
