Art. 4 (Convenzione)
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Lo Stato guarentisce alla Societa' per tutta la durata della concessione, tanto il pagamento dell'interesse annuo del 6 per 100, quanto l'ammortizzazione calcolata in base di 99 anni dell'intero capitale sborsato per l'acquisto e per la costruzione ed arredamento della rete di strade ferrate, contemplata all'art. 1 della presente convenzione.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
